Art. 17 · Convenzioni con soggetti terzi
Capo II

Art. 17

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Convenzioni con soggetti terzi

In vigore dal 17 nov 2000
1. Il Ministero può affidare lo svolgimento dell'attività istruttoria e di erogazione, anche solo per alcuni aspetti, a soggetti convenzionati, secondo quanto previsto dall' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, selezionati tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono posti a carico degli stanziamenti annuali previsti per gli interventi di cui al presente regolamento. 2. Le regioni e le province autonome, per gli adempimenti di cui agli , comma 3, e 15, comma 2, possono avvalersi dell'attività dei soggetti di cui al comma 1.
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