Art. 4
4 / 8Requisiti per l'iscrizione nell'albo
In vigore dal 18 dic 2010
1. Possono iscriversi nell'albo i cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità in possesso dei seguenti requisiti:
a) domicilio in Italia;
b) diploma di scuola media superiore ovvero iscrizione nei ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39;
c) onorabilità ai sensi dell'articolo 109 del testo unico bancario.
2. Possono altresì iscriversi nell'albo le società con sede legale in Italia e le stabili organizzazioni in Italia di società aventi sede legale all'estero che rispondano ai seguenti requisiti:
a) oggetto sociale comprendente la mediazione creditizia;
b) possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), da parte dei soci di controllo ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario;
c) possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;
d) svolgimento dell'attività di mediazione creditizia per il tramite di soggetti iscritti all'albo.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma 1, lettera b)) che"A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del presente decreto, sono abrogati: b) l'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ad eccezione del comma 9, e il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 287".
- Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 nel modificare l'art. 28 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme di attuazione: b) l'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ad eccezione del comma 9, e il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 287". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;287#art-4