Art. 7 · Assenze dal servizio non retribuite
Accordo medici specialisti ambulatoriali Allegato n. 1 Protocollo

Art. 7

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Assenze dal servizio non retribuite

In vigore dal 17 ott 2000
- Assenze dal servizio non retribuite 1. Per giustificati motivi o per comprovata necessità lo specialista può assentarsi dal servizio senza retribuzione per periodi complessivamente non superiori a 60 giorni annuali, dandone comunicazione tempestiva all'Azienda interessata e, nel caso di assenza non superiore a trenta giorni, assicurando la idonea sostituzione con altro specialista. Per assenze di durata superiore a trenta giorni, il sostituto verrà individuato dall'Azienda secondo l'ordine della graduatoria di cui all' dell'Accordo Collettivo Nazionale. 2. Il sostituto è retribuito con il trattamento economico di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;271#art-ams-7-2