Accordo medici specialisti ambulatoriali Allegato n. 1 Protocollo
Art. 7
50 / 53Assenze dal servizio non retribuite
In vigore dal 17 ott 2000
- Assenze dal servizio non retribuite
1. Per giustificati motivi o per comprovata necessità lo specialista può assentarsi dal servizio senza retribuzione per periodi complessivamente non superiori a 60 giorni annuali, dandone comunicazione tempestiva all'Azienda interessata e, nel caso di assenza non superiore a trenta giorni, assicurando la idonea sostituzione con altro specialista. Per assenze di durata superiore a trenta giorni, il sostituto verrà individuato dall'Azienda secondo l'ordine della graduatoria di cui all' dell'Accordo Collettivo Nazionale.
2. Il sostituto è retribuito con il trattamento economico di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;271#art-ams-7-2