Accordo medici specialisti ambulatoriali
Art. 4
4 / 53Flessibilità operativa, riorganizzazione degli orari e mobilità
In vigore dal 17 ott 2000
-Flessibilità operativa, riorganizzazione degli orari e mobilità
1. Al fine di adeguare maggiormente l'offerta di prestazioni o attività specialistiche alla domanda dell'utenza, le Aziende, fermo restando il mantenimento dell'orario complessivo di incarico dello specialista, possono adottare provvedimenti tendenti a realizzare flessibilità operativa dell'orario di servizio in ambito aziendale e forme di mobilità interaziendale.
2. La flessibilità operativa dell'orario di servizio in ambito aziendale può riguardare:
a) modificazioni dei turni orari di attività nell'ambito dello stesso presidio;
b) concentrazione dell'orario di attività presso uno stesso presidio:
c) mobilità tra presidi collocati nello stesso comune;
d) mobilità tra presidi collocati in comuni diversi,
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dal soggetto aziendale competente, sentito lo specialista interessato.
4. La flessibilità organizzativa in ambito interaziendale si realizza attraverso:
a) concentrazione di attività tra Aziende infracomunali. Può essere disposta la concentrazione dell'attività presso una sola Azienda.
La concentrazione è attuata appena si rende disponibile il turno vacante;
b) concentrazione di attività tra aziende limitrofe della stessa Regione. Può essere disposta la concentrazione dell'attività presso una sola Azienda, prima di avviare la procedura per il conferimento dei turni vacanti attraverso aumenti di orario ai sensi dell';
c) mobilità tra Aziende infracomunali. Può essere disposta la mobilità, per una parte o per l'intero orario di servizio, a presidi, posti nello stesso comune, appartenenti ad altra Azienda;
d) mobilità tra Aziende limitrofe della stessa Regione. Può essere disposta la mobilità, per una parte o per l'intero orario di servizio, a presidi di altra Azienda limitrofa.
5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono adottati, anche a domanda dello specialista, mediante deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende interessate previa intesa tra le Aziende stesse e sentito l'interessato, escluso il caso in cui lo stesso ne abbia fatto richiesta.
6. Qualora non sussista il consenso dello specialista interessato, i provvedimenti di cui ai commi 2 e 4 sono adottati, nel rispetto dei criteri generali in materia di mobilità concordati in sede regionale con i sindacati di cui all' comma 11, previo parere obbligatorio del Comitato di cui all' che si esprime sulla sussistenza, o meno, di oggettivi impedimenti allo svolgimento da parte dello specialista dei nuovi turni di lavoro in assegnazione.
7. I provvedimenti di cui al presente articolo devono essere comunicati al Comitato di cui all' contestualmente alla notificazione allo specialista interessato.
8. L'inizio del nuovo turno orario di lavoro non può avvenire prima di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, salvo che l'interessato non dia l'assenso per un termine più breve.
9. La mancata accettazione del provvedimento, dopo aver espletato la procedura di cui al comma 6, comporta la decadenza dall'incarico per le ore oggetto del trasferimento.
10. Nel caso di non agibilità temporanea della struttura, l'Azienda assicura l'impiego temporaneo dello specialista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;271#art-ams-4