Art. 34 · Indennità di disagiatissima sede e indennità di bilinguismo
Accordo medici specialisti ambulatoriali

Art. 34

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Indennità di disagiatissima sede e indennità di bilinguismo

In vigore dal 17 ott 2000
- Indennità di disagiatissima sede e indennità di bilinguismo 1. Per lo svolgimento di attività in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime, comprese le piccole isole, spetta ai medici un compenso accessorio orario nella misura e con le modalità concordate a livello regionale con i Sindacati di cui all' comma 11. 2. È riconosciuta l'indennità di bilinguismo in rapporto alle ore di incarico ai medici specialisti operanti nelle Aziende di Provincie e Regioni che ne prevedano l'erogazione a norma di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;271#art-ams-34