Art. 32 · Indennità di disponibilità
Accordo medici specialisti ambulatoriali

Art. 32

32 / 53

Indennità di disponibilità

In vigore dal 17 ott 2000
- Indennità di disponibilità 1. Agli specialisti che svolgono esclusivamente attività ambulatoriale ai sensi del presente Accordo e che non hanno altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale o con altre Istituzioni pubbliche o private, spetta una indennità di disponibilità, per ogni ora risultante dalla lettera di incarico, nella misura e con la decorrenza di cui alla seguente tabella: 01/01/1999 01/01/2000 5.877 5.959
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;271#art-ams-32