Art. 31 · Compenso aggiuntivo
Accordo medici specialisti ambulatoriali

Art. 31

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Compenso aggiuntivo

In vigore dal 17 ott 2000
- Compenso aggiuntivo 1. Ai medici specialisti ambulatoriali è corrisposto un compenso aggiuntivo determinato con i criteri di cui all' del D.P.R. 316/1990, per ogni mensilità e sul premio di collaborazione, nella misura corrisposta al 30 aprile 1992, come rideterminata dal 1/9/1997, ulteriormente incrementata del 2,3% dal 1/1/1999 e del 1,4% dal 1/1/2000. Le percentuali di incremento si applicano sulla base dell'importo rivalutato con la precedente percentuale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;271#art-ams-31