Accordo medici specialisti ambulatoriali
Art. 17
17 / 53Programmi e progetti finalizzati
In vigore dal 17 ott 2000
. Programmi e progetti finalizzati
1. Qualora la programmazione regionale ed aziendale preveda lo svolgimento di progetti e programmi finalizzati, concernenti anche l'attività specialistica distrettuale - fermo restando l'obbligo di eseguire le prestazioni di cui all', commi 3 e 4 - lo specialista è tenuto a effettuare, sulla base di accordi stipulati tra le Regioni e le Organizzazioni sindacali di cui all' comma 11, a richiesta delle Aziende e secondo modalità organizzative preventivamente concordate con il dirigente sanitario responsabile specifiche attività di diagnosi, cura e riabilitazione.
2. L'Accordo regionale individua le prestazioni e le attività individuali o di gruppo per raggiungere specifici obiettivi e le modalità di esecuzione e di remunerazione aggiuntiva delle stesse.
La partecipazione alla realizzazione di progetti obiettivo, azioni programmate, programmi di preospedalizzazione e di dimissione protetta, comporta la remunerazione aggiuntiva delle relative attività secondo quanto stabilito dall'Accordo regionale.
3. Le Aziende recepiscono l'Accordo regionale e lo applicano per le parti di specifico interesse.
4. L'attività svolta dagli specialisti ambulatoriali nell'ambito di progetti e di programmi finalizzati concernenti il personale dipendente è disciplinata all'interno dei progetti e programmi stessi ed è valutata agli effetti economici in proporzione all'apporto dato dallo specialista convenzionato che vi partecipa per il raggiungimento dei risultati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;271#art-ams-17