Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza›Capo VI
Art. 8
95 / 123Riunioni periodiche
In vigore dal 17 ott 2000
- Riunioni periodiche
1. Il dirigente medico responsabile del servizio promuove una riunione trimestrale con i responsabili dell'attività sanitaria distrettuale e con i membri del Comitato aziendale al fine di assicurare l'uniformità dei criteri di ammissione ai trattamenti, di verificare congiuntamente l'andamento del processo erogativo agli effetti della sua efficienza ed efficacia, di esaminare per le relative soluzioni gli eventuali problemi connessi alla gestione dell'accordo.
2. Alla riunione possono essere invitati i medici convenzionati di medicina generale in relazione ai singoli problemi assistenziali in discussione.
3. Il medico di medicina generale tempestivamente avvertito è tenuto a partecipare, concordando modalità e tempi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-8-3