Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale›Capo VI
Art. 74
76 / 123Compensi.
In vigore dal 17 ott 2000
- Compensi.
1. Gli Accordi regionali disciplinano le modalità di erogazione e l'ammontare dei compensi, che sono corrisposti in rapporto al tipo di attività svolta dal medico convenzionato, anche in forma associata, nelle seguenti forme:
a) quota capitaria annuale (es.: rispetto livello di spesa programmata);
b) quota capitaria per caso trattato (es.: anziani piano assistenziale e schede bisogni);
c) a prestazione (es.: prestazioni aggiuntive ulteriori, fornitura dati sanitari);
d) a compenso orario (es.: didattica);
e) a compenso fisso per obiettivo (es.: verifica qualità);
f) rimborso spese (es.: attivazione sistema informativo integrato).
2 Nelle forme integrate di erogazione dell'attività professionale può essere prevista la fornitura di personale, locali ed attrezzature, di cui si tiene conto nella determinazione del compenso di cui al comma precedente.
3. Anche ai fini della ristrutturazione del compenso al medico, le parti possono concordare l'attuazione di sperimentazioni gestionali basate sull'assegnazione a gruppi di medici di budget virtuali o reali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-74