Art. 65 · Compiti del medico - Libera professione.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generaleCapo V

Art. 65

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Compiti del medico - Libera professione.

In vigore dal 17 ott 2000
- Compiti del medico - Libera professione. 1. Il medico incarico svolge i seguenti compiti retribuiti con la quota fissa oraria: a) interventi di assistenza e di soccorso avanzato esterni al presidio ospedaliero, con mezzo attrezzato secondo la vigente normativa; b) attività assistenziali e organizzative in occasione di maxiemergenza; c) trasferimenti assistiti a bordo di autoambulanze attrezzate; d) attività presso centrali operative anche nell'ambito dei dipartimenti di emergenza e urgenza. 2. I medici di cui al comma precedente possono inoltre, sulla base di appositi accordi regionali ed aziendali: a) collaborare, per il tempo in cui non sono impegnati in compiti propri dell'incarico, nelle attività di primo intervento dei presidi territoriali delle Aziende sanitarie e nelle strutture di pronto soccorso dei presidi ospedalieri dell'Azienda stessa facenti parte dei dipartimenti di emergenza e urgenza; b) essere utilizzati per attività presso punti di soccorso fissi o mobili, in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche e culturali ecc.; c) svolgere nelle centrali operative attività di coordinamento e di riferimento interno ed esterno al servizio; d) operare interventi di assistenza e di soccorso avanzato su mezzi attrezzati ad ala fissa ed ala rotante. 3. Ai medici incaricati a tempo indeterminato di emergenza sanitaria territoriale sono attribuiti anche ulteriori compiti previsti dagli Accordi regionali compresi quelli di formazione e aggiornamento del personale non medico del servizio. 4. Ai medici incaricati a tempo indeterminato di emergenza sanitaria territoriale in possesso del titolo di animatore di formazione possono essere attribuiti anche compiti di formazione e aggiornamento del personale medico del servizio. 5. Sulla base di apposita programmazione regionale e aziendale i medici dell'emergenza possono partecipare, secondo accordi regionali ed aziendali, a progetti formativi e di educazione sanitaria dei cittadini in materia di emergenza sanitaria territoriale e primo intervento sanitario. 6. Il medico addetto alla centrale operativa deve essere fisicamente presente al suo posto durate il turno di servizio. 7. Il medico in turno di servizio assistenziale deve essere presente fino all'arrivo del medico addetto al turno successivo. Al medico che deve prolungare il proprio turno per ritardato arrivo del medico addetto al turno successivo, spetta un compenso aggiuntivo pari all'eccedenza di orario svolto. Tale compenso viene trattenuto in misura corrispondente al medico ritardatario. 8. Il medico di turno di servizio è tenuto ad espletare gli interventi richiesti nel corso del turno ed a completare l'intervento che eventualmente si prolunghi oltre il termine del turno di servizio medesimo. L'eccedenza di orario derivante dall'intervento di cui sopra è retribuita secondo quanto disposto dall'. 9. Il medico incaricato per le attività di emergenza sanitaria territoriale può esercitare la libera professione al di fuori degli orari di servizio, purchè essa non rechi pregiudizio alcuno al corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali. Il medico che svolge attività libero professionale, deve rilasciare alla Azienda apposita dichiarazione in tal senso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-65