Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale›Capo IV
Art. 61
63 / 123Compenso.
In vigore dal 17 ott 2000
- Compenso.
1. Le prestazioni ed attività sono effettuate secondo modalità organizzative, normative e compensi, comprensivi dei contributi ENPAM, concordati dalle Regioni con i sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi a livello regonale.
2. I compensi vengono corrisposti il mese successivo allo svolgimento dell'attività.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-61