Art. 61 · Compenso.
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generaleCapo IV

Art. 61

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Compenso.

In vigore dal 17 ott 2000
- Compenso. 1. Le prestazioni ed attività sono effettuate secondo modalità organizzative, normative e compensi, comprensivi dei contributi ENPAM, concordati dalle Regioni con i sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi a livello regonale. 2. I compensi vengono corrisposti il mese successivo allo svolgimento dell'attività.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-61