Art. 6 · Modalità di pagamento
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H AssistenzaCapo VI

Art. 6

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Modalità di pagamento

In vigore dal 17 ott 2000
- Modalità di pagamento 1. Al fine della corresponsione del compenso il medico segnala al distretto, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni, tramite apposito riepilogo, il cognome e nome dell'assistito e il numero degli accessi effettivamente avvenuti sulla base di quanto concordato. 2. Effettuato il riscontro tra il programma concordato e gli accessi indicati dal medico, i documenti sono inoltrati al competente servizio della Azienda per la liquidazione. 3. Il numero degli accessi segnalati dal medico deve trovare riscontro nella quantità degli accessi annotati dal medico sulla scheda degli accessi presso il domicilio dell'assistito. 4. In caso di discordanza fa fede quanto risulta dalla scheda degli accessi. 5. La liquidazione deve avvenire nel corso del secondo mese successivo alla effettuazione delle prestazioni che devono sempre essere documentate alla Azienda nei tempi previsti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-6-3