Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale›Capo III
Art. 57
59 / 123Trattamento economico.
In vigore dal 17 ott 2000
- Trattamento economico.
I compensi per ogni ora di attività svolta ai sensi dell' sono stabiliti secondo la seguente tabella:
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01.0199 01.01.2000
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onorario professionale 20.123 20.405
incremento quadriennale 646 656
indennità piena disponibilità 2.610 2.646
Incremento quadriennale i.p.d. 317 322
2. L'onorario professionale e incrementato, per ogni ora di attività dell'importo indicato in tabella al compimento di ogni quadriennio di anzianità di laurea dal primo giorno del mese successivo.
3. L'indennità di piena disponibilità spetta al medico che svolge esclusivamente attività di continuità assistenziale ad eccezione dei rapporti convenzionali di assistenza primaria, emergenza sanitaria territoriale e medicina dei servizi e della libera professione di cui all'. Tali medici debbono optare tra l'indennità di cui alla presente lettera e quanto eventualmente spettante allo stesso titolo; l'indennità è incrementa dell'importo indicato in tabella per ogni quadriennio di anzianità di laurea, dal primo giorno del mese successivo.
4. Il compenso aggiuntivo, è corrisposto, con i criteri di cui all', comma 1, lettera d, del D.P.R. n. 41/91. I compensi sono determinati nella misura corrisposta al 30 aprile 1992, salvi gli incrementi di cui al presente accordo, come specificato all', lettera A2, comma 2.
5. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall', commi 8 e 11, è corrisposto al medico un compenso per ogni ora di incarico pari a lire 1.713, con decorrenza 01.01.2000. Al medico spettano eventuali quote variabili per prestazioni o attività aggiuntive previste dagli accordi regionali.
6. Qualora l'Azienda non sia in grado di assicurare un mezzo di servizio al medico incaricato spetta allo stesso, nel caso utilizzi un proprio automezzo su richiesta della Azienda, un'indennità pari al costo di un litro di benzina super per ogni ora di attività, nonché adeguata coperta assicurativa dell'automezzo.
7. Su tutti i compensi di cui al comma 1 e 4, l'Azienda versa trimestralmente e con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, nella misura del 13% di cui l'8,125% a proprio carico e il 4,875% a carico del medico.
8. L'Azienda versa all'ENPAM, con i tempi e le modalità di cui al comma precedente, un contributo dello 0,36% sull'ammontare delle voci onorario professionale e compenso aggiuntivo, comma 4, affinché questo provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'accordo provvedono a stipulare apposito accordo, mediante procedura negoziale aperta ad evidenza pubblica, contro il mancato guadagno del medico per malattia, gravidanza, puerperio e infortunio, anche in relazione al disposto della legge n. 379/90.
9. I compensi, indipendentemente dalle modalità attraverso le quali viene assicurata la continuità assistenziale, sono corrisposti dalla Azienda direttamente al medico che svolge l'attività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-57