Art. 5 · Compenso economico
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato G AssistenzaCapo VI

Art. 5

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Compenso economico

In vigore dal 17 ott 2000
- Compenso economico 1. Al medico di medicina generale oltre all'ordinario trattamento economico è corrisposto un compenso onnicomprensivo nella misura di regola ammontante a lire 35.800 per accesso, a far data dal 1.1.1999, e di lire 36.600 dal 1.1.2000. 2. Gli accessi devono essere effettivi e devono rispettare le cadenze previste dal programma concordato. 3. Il trattamento economico cessa immediatamente in caso di ricovero in strutture sanitarie o sociali, per cambio del medico, e il venir meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-5-2