Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale›Capo I
Art. 5
5 / 123Sospensione del rapporto dell'attività convenzionale.
In vigore dal 17 ott 2000
- Sospensione del rapporto dell'attività convenzionale.
1. Il medico deve essere sospeso dagli incarichi della medicina generale:
a) in esecuzione dei provvedimenti sospensivi di cui all';
b) per sospensione dall'albo professionale. In materia si applicano le disposizioni di cui all', comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154;
c) per tutta la durata del Servizio militare o servizio civile sostitutivo, nonché nei casi di servizio prestato all'estero per tutta la durata dello stesso, ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38;
d) per motivi di studio relativi a partecipazione a corsi di formazione diversi da quelli obbligatori di cui all'art. l6 del presente Accordo, accreditati secondo le disposizioni previste dal D.L.vo n. 502/99 e successive modificazioni che abbiano durata complessiva superiore a 30 giorni consecutivi;
e) in caso di emissione, da parte delle Autorità Giudiziaria, di provvedimenti restrittivi della libertà personale quali arresti domiciliari, custodia cautelare sia in carcere o luogo di cura, divieto di dimora nel territorio dell'ambito territoriale di attività convenzionate o nel territorio dell'Azienda che impediscano il corretto svolgimento dell'attività convenzionata di studio e domiciliare;
f) partecipazione ad iniziative aventi carattere umanitario e di solidarietà sociale.
2. Il medico è sospeso dalle attività di medicina generale:
a) in caso di malattia o infortunio, per la durata massima di tre anni nell'arco di cinque;
b) in corso di gravidanza e puerperio, per tutto il periodo di astensione obbligatoria previsto dalla legge;
c) nel caso di attribuzione e accettazione da parte del medico di incarico di Direttore di Distretto o di altri incarichi organizzativi nel Distretto a tempo pieno, ai sensi del disposto dell', comma 1, lettera m) del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni, per tutta la durata dell'incarico e fino alla cessazione dello stesso.
3. Il medico di medicina generale ha diritto ad usufruire di sospensione parziale dell'attività convenzionale con sua sostituzione part-time e per periodi anche superiori a sei mesi, comunque non superiori a tre anni nell'arco di cinque, per:
a) allattamento;
b) adozione di minore;
c) assistente a minori conviventi non autosufficienti;
d) assistenza a familiari conviventi, anche temporaneamente, con inabilità pari al 100% e titolari di indennità di accompagnamento.
4. Nei casi di cui al precedente comma 2 e 3 la sospensione dell'attività di medicina generale non comporta la sospensione del rapporto convenzionale nè soluzione di continuità del rapporto stesso ai fini della anzianità di servizio.
5. I periodi di sospensione del rapporto convenzionale non possono essere considerati, a nessun titolo, come attività di sevizio e non possono comportare alcun onere, anche previdenziale, a carico del SSN.
6. I rapporti economici tra medico sostituito e sostituto nei casi di cui al comma 3, sono regolati secondo l'Allegato C del presenze Accordo proporzionalmente alla parte temporale di attività del medico sostituto.
7. Nei casi previsti dal comma 1 il medico deve essere sostituito da un medico nominato dalla Azienda secondo le modalità stabilite dall' comma 6, dall', comma 2, dall', comma 3 e dall'allegato N, .
8. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 il medico deve farsi sostituire seguendo le modalità previste dall', comma 1, dall', comma 1, dall' e dall'allegato N, .
9. Il medico sospeso dall'incarico ai sensi del comma 1, lettera e) è sospeso contemporaneamente ai sensi del comma 1 lettera b), conserva, fino a sentenza di primo grado in caso di sospensione in seguito a provvedimento dell'autorità giudiziaria, il diritto a percepire compensi per un importo pari a 1/2 dell'ultima mensilità mandata prima del provvedimento di sospensione.
10. Il medico sospeso dall'incarico ai sensi del comma 1 lettera e), dalla data di condanna di primo grado a quella di secondo grado, conserva il diritto a percepire compensi per un importo pari a 1/3 dell'ultima mensilità relativa alla quota fissa del compenso percepita prima del provvedimento di sospensione relativa al provvedimento in atto.
11. I compensi di cui ai commi 9 e 10 sono erogati fatta salva l'azione di rivalsa in caso di condanna passata in giudicato e di conferma della sospensione dall'incarico.
12. Il provvedimento di sospensione del rapporto convenzionale è disposto dal Direttore Generale della Azienda con apposita deliberazione, visti gli atti probatori.
13. Il provvedimento di sospensione ha contemporaneità di efficacia in tutte le sedi di attività del medico, anche di Aziende diverse.
14. Fatte salve le sospensioni d'ufficio del sopporto o dell'attività convenzionale e quelle dovute a malattia, infortunio o a cause non prevedibili, la comunicazione da parte del medico della sospensione deve essere effettuata con un preavviso minimo di 15 giorni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-5