Art. 3 · Procedure per l'attivazione dell'assistenza
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato G AssistenzaCapo VI

Art. 3

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Procedure per l'attivazione dell'assistenza

In vigore dal 17 ott 2000
- Procedure per l'attivazione dell'assistenza 1. La segnalazione del caso abbisognevole di assistenza domiciliare può essere effettuata dalla Azienda dal medico di scelta, dai competenti servizi sanitari e sociali o dalle famiglie. 2. Fermi restando gli obblighi in materia di visite domiciliari, la proposta motivata di attivazione dell'ADP deve essere formulata, in ogni caso, dal medico di scelta con precisazione del numero degli accessi e inviata o presenta al distretto. 3. Nella stessa saranno indicate anche le esigenze assistenziali (di massima) di tipo socio-sanitario nonché le necessità di eventuali supporti di personale. 4. Al fine di fornire al medico della Azienda la possibilità di concordare sollecitatamente il programma assistenziale proposto, è necessario che dalla richiesta del medico di famiglia emerga con chiarezza, oltre la diagnosi motivata, ogni altra eventuale indicazione indicazione a confermare la oggettiva impossibilità di accesso del paziente allo studio del medico. 5. L'esame del programma da parte del medico della Azienda deve avvenire entro 15 giorni dalla segnalazione effettuata, secondo la modalità di cui sopra, al distretto competente per territorio riferito alla residenza dell'assistito. In caso di mancato riscontro entro il termine dinanzi indicato il programma, salvi eventuali successivi controlli, si intende a tutti gli effetti approvato. 6 In caso di discordanza sul programma da parte del medico dell'Azienda, questi è tenuto a darne motivata comunicazione scritta antro 15 giorni dalla segnalazione effettuata, al medico di libera scelta, al fine di apportare al programma medesimo le modifiche eventuali. Apportate tali modifiche al programma, questo viene riproposto per l'approvazione entro 7 giorni. 7. Eventuali controversie in materia di assistenza domiciliare programmata sono affidate alla valutazione congiunta del Direttore del distretto e del medico di medicina generale membro di diritto dell'Ufficio di coordinammo delle attività distrettuali. 8. In reazione a particolari difficoltà locali, l'Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali può definire specifiche modalità procedurali atte a superarle.
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