Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento›Capo VI
Art. 18
115 / 123Assicurazione contro gli infortuni derivanti dall'incarico.
In vigore dal 17 ott 2000
- Assicurazione contro gli infortuni derivanti dall'incarico.
1. L'Azienda, previo eventuale coordinamento della materia a livello regionale, deve assicurare i medici che svolgono il servizio di medicina dei servizi contro i danni da responsabilità professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa od in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente Allegato N, ivi compresi ove l'attività sia prestata in una sede diversa da quella di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro, nonché i danni subiti per raggiungere o rientrare dalle sedi dei comitati e delle commissioni previste dal presente Allegato N.
2. Il contratto è stipulato senza franchigia per i seguenti massimali:
- lire 1,5 miliardi per morte o invalidità permanente;
- lire 100.000 giornaliere per invalidità temporanea assoluta con massimo di 300 giorni l'anno.
3. La relativa polizza è stipulata e portata a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesi dalla pubblicazione del D.P.R. che rende esecutivo il presente Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-18-2