Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale›Capo I
Art. 11
11 / 123Comitato aziendale
In vigore dal 17 ott 2000
- Comitato aziendale
1. In ciascuna azienda, o ambito diverso definito dalla Regione previo parere favorevole delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, è costituito un comitato aziendale permanente composto da rappresentanti dell'Azienda e rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, a norma dell'. Il Direttore generale o suo delegato provvede alla convocazione del Comitato ordinariamente ogni 3 mesi, anche su richiesta di una delle parti.
2. Il comitato aziendale espone pareri obbligatori:
a) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all';
b) motivi di incompatibilità agli effetti delle ricusazioni di cui all', comma 3;
c) cessazione del rapporto convenzionale ai sensi dell', comma 1, lettera e);
d) deroghe di cui all', comma 10, all'obbligo di residenza;
e) variazione degli ambiti di scelta;
f) individuazione delle zone disagiate;
e) ogni altro parere previsto dal presente Accordo e dagli Accordi regionali ed aziendali.
3. Inoltre il comitato aziendale è preposto alle definizione degli accordi aziendali e ad ogni altro incarico attribuitogli dal presente accordo o da accordi regionali o aziendali.
4. Il comitato esprime pareri sui rapporti convenzionali di assistenza primaria, di continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi e attività programmate territoriali.
5. L'Azienda fornisce il personale, i locali e quant'altro necessario allo svolgimento dei compiti assegnati al comitato aziendale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-11