Art. 11 · Comitato aziendale
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generaleCapo I

Art. 11

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Comitato aziendale

In vigore dal 17 ott 2000
- Comitato aziendale 1. In ciascuna azienda, o ambito diverso definito dalla Regione previo parere favorevole delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, è costituito un comitato aziendale permanente composto da rappresentanti dell'Azienda e rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, a norma dell'. Il Direttore generale o suo delegato provvede alla convocazione del Comitato ordinariamente ogni 3 mesi, anche su richiesta di una delle parti. 2. Il comitato aziendale espone pareri obbligatori: a) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all'; b) motivi di incompatibilità agli effetti delle ricusazioni di cui all', comma 3; c) cessazione del rapporto convenzionale ai sensi dell', comma 1, lettera e); d) deroghe di cui all', comma 10, all'obbligo di residenza; e) variazione degli ambiti di scelta; f) individuazione delle zone disagiate; e) ogni altro parere previsto dal presente Accordo e dagli Accordi regionali ed aziendali. 3. Inoltre il comitato aziendale è preposto alle definizione degli accordi aziendali e ad ogni altro incarico attribuitogli dal presente accordo o da accordi regionali o aziendali. 4. Il comitato esprime pareri sui rapporti convenzionali di assistenza primaria, di continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi e attività programmate territoriali. 5. L'Azienda fornisce il personale, i locali e quant'altro necessario allo svolgimento dei compiti assegnati al comitato aziendale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-11