Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento›Capo VI
Art. 1
98 / 123Campo di applicazione
In vigore dal 17 ott 2000
Allegato N.
(norma finale 2)
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DELLA MEDICINA DEI SERVIZI
- Campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i rapporti di lavoro autonomo coordinato e continuativo instaurati tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici per l'espletamento, in conformità con le indicazioni della programmazione regionale, aziendale e distrettuale, di attività sanitarie a rapporto orario, per le quali non sia richiesto il titolo di specializzazione e che non risultino regolate da altri accordi collettivi stipulati ai sensi dell' della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. Ai sensi dell', comma 1 bis, del decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 e successive normative, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. citato, le Aziende sanitarie utilizzano ad esaurimento, i medici incaricati a tempo indeterminato nella attività di medicina dei servizi già disciplinate dal capo II del D.P.R. n. 218/92, e i medici incaricati a tempo indeterminato ai sensi dell', comma 4 dell'Allegato "N" al D.P.R. n 484/96. Per questi vale il presente Regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-1-4