Art. 4
4 / 6Sostituzione degli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774
In vigore dal 13 set 2000
1. L'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, sostituito dal decreto ministeriale 3 dicembre 1987, n. 599, è sostituito dal seguente:
"Allegato I Denominazioni e caratteristiche degli estratti di caffè
1. Con la denominazione di vendita "estratto di caffè o "estratto di caffè solubile o "caffè solubile o "caffè istantaneo si intendono i prodotti di cui all', aventi un tenore di sostanza secca ottenuta dal caffè:
a) uguale o superiore al 95% in peso per l'estratto di caffè;
b) compreso tra il 70 e l'85% in peso per l'estratto di caffè in pasta;
c) compreso tra il 15 ed il 55% in peso per l'estratto di caffè liquido.
2. L'estratto di caffè solido o in pasta non deve contenere altre sostanze se non quelle ottenute dall'estrazione del caffè.
L'estratto di caffè liquido può contenere zuccheri alimentari, torrefatti o non, in quantità non superiore al 12% in peso.".
2. L'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, sostituito dal decreto ministeriale 3 dicembre 1987, n. 599, è sostituito dal seguente:
"Allegato II Denominazioni e caratteristiche degli estratti di cicoria
1. Con la denominazione di vendita "estratto di cicoria o "cicoria solubile o "cicoria istantanea si intendono i prodotti di cui all', aventi un tenore di sostanza secca ottenuta dalla cicoria:
a) uguale o superiore al 95% in peso per l'estratto di cicoria;
b) compreso tra il 70 e l'85% in peso per l'estratto di cicoria in pasta;
c) compreso tra il 25 ed il 55% in peso per l'estratto di cicoria liquido.
2. L'estratto di cicoria e l'estratto di cicoria in pasta non devono contenere quantità superiore all'1%, in peso, di sostanze non ottenute dalla cicoria.
L'estratto di cicoria liquido può contenere zuccheri alimentari, torrefatti o non, in quantità non superiore al 35% in peso.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-24;255#art-4