Art. 1 · Sostituzione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774

Art. 1

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Sostituzione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774

In vigore dal 13 set 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare l' e l'allegato C; Vista la direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, n. 470; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774; Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'articolo 50, che stabilisce che, con la procedura di cui all', comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinate con legge; Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 3 dicembre 1987, n. 599; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della sanità, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente regolamento: . Sostituzione dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774 1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774, è sostituito dal seguente: " (Estratti di caffè). - 1. Si intendono per estratti di caffè, i prodotti concentrati ottenuti mediante estrazione dai grani di caffè torrefatti, utilizzando l'acqua come unico agente di estrazione, con esclusione di qualsiasi procedimento di idrolisi mediante aggiunta di acido o di base, e contenenti esclusivamente i principi solubili e aromatici del caffè, oltre alle sostanze non solubili, tecnicamente ineliminabili, ed agli oli non solubili provenienti dal caffè.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-24;255#art-1