Art. 9 · Modalità di finanziamento

Art. 9

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Modalità di finanziamento

In vigore dal 30 set 2000
1. Le risorse cui all'articolo 68, comma 4, lettera b), della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo. Il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a ripartire annualmente tali risorse per lo svolgimento delle attività di cui agli del presente regolamento. 2. Le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della citata legge n. 144 del 1999 sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c), nonché delle attività previste dal comma 3 del medesimo articolo. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione provvede a ripartire annualmente tali risorse tra le regioni sulla base del numero di giovani di 15, 16 e 17 anni residenti in ciascuna regione che non hanno frequentato la scuola nell'anno scolastico precedente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 luglio 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri De Mauro, Ministro della pubblica istruzione Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2000 Atti di Governo, registro n. 121, foglio n. 16
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