Titolo I›Capo IV
Art. 84
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In vigore dal 6 set 2000
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42-bis della legge e dalle altre disposizioni normative che regolano la materia, le traduzioni dei detenuti e degli internati si effettuano con le modalità stabilite con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-84