Art. 8 · Igiene personale
Titolo ICapo II

Art. 8

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Igiene personale

In vigore dal 6 set 2000
1. Gli oggetti necessari per la cura e la pulizia della persona sono indicati con specifico riferimento alla loro qualità e quantità in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con decreto ministeriale. 2. Per gli uomini e per le donne sono, rispettivamente, organizzati servizi di barbiere e parrucchiere, di cui essi possono usufruire periodicamente secondo le necessità. 3. Nei locali di pernottamento è consentito l'uso di rasoio elettrico. 4. Il regolamento interno prevede i tempi e le modalità di accesso ai servizi di barbiere e di parrucchiere e gli orari di utilizzazione quotidiana dell'acqua calda. 5. L'obbligo della doccia può essere imposto per motivi igienico-sanitari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-8