Art. 75 · Istanze e reclami
Titolo ICapo IV

Art. 75

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Istanze e reclami

In vigore dal 6 set 2000
1. Il magistrato di sorveglianza, il provveditore regionale e il direttore dell'istituto, devono offrire la possibilità a tutti i detenuti e gli internati di entrare direttamente in contatto con loro. Ciò deve avvenire con periodici colloqui individuali, che devono essere particolarmente frequenti per il direttore. I predetti visitano con frequenza i locali dove si trovano i detenuti e gli internati, agevolando anche in tal modo la possibilità che questi si rivolgano individualmente ad essi per i necessari colloqui ovvero per presentare eventuali istanze o reclami orali. Gli accessi in istituto del magistrato di sorveglianza e del provveditore regionale sono annotati in un registro riservato a ciascuna delle due autorità, nel quale le stesse indicano i rilievi emersi a seguito degli accessi predetti. Anche il direttore annota in apposito registro le udienze effettuate. 2. Ai detenuti e agli internati che lo richiedono è fornito l'occorrente per redigere per iscritto istanze e reclami alle autorità indicate nell' della legge. 3. Qualora il detenuto o l'internato intenda avvalersi della facoltà di usare il sistema della busta chiusa, dovrà provvedere direttamente alla chiusura della stessa apponendo all'esterno la dicitura "riservata". Se il mittente è privo di fondi, si provvede a cura della direzione. 4. Il magistrato di sorveglianza e il personale dell'amministrazione penitenziaria informano, nel più breve tempo possibile, il detenuto o l'internato che ha presentato istanza o reclamo, orale o scritto, dei provvedimenti adottati e dei motivi che ne hanno determinato il mancato accoglimento.
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