Art. 66 · Comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza
Titolo ICapo III

Art. 66

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Comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza

In vigore dal 6 set 2000
1. Dei provvedimenti esecutivi di concessione dei permessi, previsti dagli , il direttore dell'istituto, presso il quale l'interessato si trova, dà notizia senza ritardo al prefetto della provincia nel cui territorio è sito il comune ove il permesso deve essere fruito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-66