Art. 6 · Condizioni igieniche e illuminazione dei locali
Titolo ICapo II

Art. 6

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Condizioni igieniche e illuminazione dei locali

In vigore dal 6 set 2000
1. I locali in cui si svolge la vita dei detenuti e internati devono essere igienicamente adeguati. 2. Le finestre delle camere devono consentire il passaggio diretto di luce e aria naturali. Non sono consentite schermature che impediscano tale passaggio. Solo in casi eccezionali e per dimostrate ragioni di sicurezza, possono utilizzarsi schermature, collocate non in aderenza alle mura dell'edificio, che consentano comunque un sufficiente passaggio diretto di aria e luce. 3. Sono approntati pulsanti per l'illuminazione artificiale delle camere, nonché per il funzionamento degli apparecchi radio e televisivi, sia all'esterno, per il personale, sia all'interno, per i detenuti e internati. Il personale, con i pulsanti esterni, può escludere il funzionamento di quelli interni, quando la utilizzazione di questi pregiudichi l'ordinata convivenza dei detenuti e internati. 4. Per i controlli notturni da parte del personale la illuminazione deve essere di intensità attenuata. 5. I detenuti e gli internati, che siano in condizioni fisiche e psichiche che lo consentano, provvedono direttamente alla pulizia delle loro camere e dei relativi servizi igienici. A tal fine sono messi a disposizione mezzi adeguati. 6. Per la pulizia delle camere nelle quali si trovano soggetti impossibilitati a provvedervi, l'amministrazione si avvale dell'opera retribuita di detenuti o internati. 7. Se le condizioni logistiche lo consentono, sono assicurati reparti per non fumatori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-6