Art. 59 · Attività culturali, ricreative e sportive
Titolo ICapo III

Art. 59

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Attività culturali, ricreative e sportive

In vigore dal 2 feb 2001
1. I programmi delle attività culturali, ricreative e sportive sono articolati in modo da favorire possibilità di espressioni differenziate. Tali attività devono essere organizzate in modo da favorire la partecipazione dei detenuti e internati lavoratori e studenti. 2. I programmi delle attività sportive sono rivolti, in particolare, ai giovani; per il loro svolgimento deve essere sollecitata la collaborazione degli enti nazionali e locali preposti alla cura delle attività sportive. 3. I rappresentanti dei detenuti e degli internati nella commissione prevista dall' della legge sono nominati con le modalità indicate dall' del presente regolamento, nel numero di tre o cinque, rispettivamente, per gli istituti con un numero di detenuti o di internati presenti non superiore o superiore a cinquecento unità. 4. La commissione, avvalendosi anche della collaborazione dei detenuti e degli internati indicati nell', cura l'organizzazione delle varie attività in corrispondenza alle previsioni dei programmi. 5. Le riunioni delle commissioni si svolgono durante il tempo libero. 6. Nella organizzazione e nello svolgimento delle attività, la direzione può avvalersi dell'opera degli assistenti volontari e delle persone indicate nell' della legge.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-59