Art. 56 · Prelievi sulla remunerazione
Titolo ICapo III

Art. 56

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Prelievi sulla remunerazione

In vigore dal 6 set 2000
1. Il prelievo della quota di remunerazione a titolo di rimborso delle spese di mantenimento e i prelievi previsti dal secondo comma, numeri 1) e 3), dell'articolo 145 del codice penale nei confronti dei condannati si effettuano in occasione di ogni liquidazione della remunerazione. 2. Ferma restando la competenza del giudice dell'esecuzione per le controversie relative all'attribuzione e alla liquidazione delle spese di mantenimento, sui reclami relativi all'ordine seguito nei prelievi di cui all'articolo 145 del codice penale decide il magistrato di sorveglianza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-56