Art. 53 · Esclusione dalle attività lavorative
Titolo ICapo III

Art. 53

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Esclusione dalle attività lavorative

In vigore dal 6 set 2000
1. L'esclusione dall'attività lavorativa è adottata dal direttore dell'istituto, sentito il parere dei componenti del gruppo di osservazione, nonché, se del caso, del preposto alle lavorazioni e del datore di lavoro, nei casi in cui il detenuto o l'internato manifesti un sostanziale rifiuto nell'adempimento dei suoi compiti e doveri lavorativi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-53