Titolo I›Capo III
Art. 50
50 / 136Obbligo del lavoro
In vigore dal 6 set 2000
1. I condannati e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro, che non siano stati ammessi al regime di semilibertà o al lavoro all'esterno o non siano stati autorizzati a svolgere attività artigianali, intellettuali o artistiche o lavoro a domicilio, per i quali non sia disponibile un lavoro rispondente ai criteri indicati nel sesto comma dell' della legge, sono tenuti a svolgere un'altra attività lavorativa tra quelle organizzate nell'istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-50