Art. 29 · Programma individualizzato di trattamento
Titolo ICapo III

Art. 29

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Programma individualizzato di trattamento

In vigore dal 6 set 2000
1. Il programma di trattamento contiene le specifiche indicazioni di cui al terzo comma dell' della legge, secondo i principi indicati nel sesto comma dell' della stessa. 2. La compilazione del programma è effettuata da un gruppo di osservazione e trattamento presieduto dal direttore dell'istituto e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attività di osservazione indicate nell'. 3. Il gruppo tiene riunioni periodiche, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. 4. La segreteria tecnica del gruppo è affidata, di regola, all'educatore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-29