Art. 25 · Albo degli avvocati
Titolo ICapo III

Art. 25

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Albo degli avvocati

In vigore dal 6 set 2000
1. Presso ogni istituto penitenziario è tenuto l'albo degli avvocati del circondario, che deve essere affisso in modo che i detenuti e gli internati ne possano prendere visione. 2. È fatto divieto agli operatori penitenziari di influire, direttamente o indirettamente, sulla scelta del difensore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-25