Titolo I›Capo III
Art. 25
25 / 136Albo degli avvocati
In vigore dal 6 set 2000
1. Presso ogni istituto penitenziario è tenuto l'albo degli avvocati del circondario, che deve essere affisso in modo che i detenuti e gli internati ne possano prendere visione.
2. È fatto divieto agli operatori penitenziari di influire, direttamente o indirettamente, sulla scelta del difensore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-25