Art. 18 · Rimborso delle spese per prestazioni sanitarie
Titolo ICapo II

Art. 18

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Rimborso delle spese per prestazioni sanitarie

In vigore dal 6 set 2000
1. È fatto divieto di richiedere alle persone detenute o internate alcuna forma di partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale. 2. I detenuti o internati stranieri, apolidi o senza fissa dimora iscritti al servizio sanitario nazionale, ai sensi della vigente normativa, ricevono l'assistenza sanitaria a carico del servizio sanitario pubblico nel cui territorio ha sede l'istituto di assegnazione del soggetto interessato. 3. Gli enti tenuti ad erogare l'assistenza sanitaria provvedono direttamente a fornire le prestazioni previste dalle leggi vigenti nei confronti dei familiari dei detenuti e degli internati lavoratori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-18