Art. 15 · Cessioni fra detenuti o internati
Titolo ICapo II

Art. 15

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Cessioni fra detenuti o internati

In vigore dal 2 feb 2001
1. La cessione e la ricezione di somme in peculio fra detenuti e internati sono vietate, salvo che si tratti di componenti dello stesso nucleo familiare. 2. È consentita la cessione fra detenuti e internati di oggetti di modico valore.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-15