Titolo I›Capo II
Art. 15
15 / 136Cessioni fra detenuti o internati
In vigore dal 2 feb 2001
1. La cessione e la ricezione di somme in peculio fra detenuti e internati sono vietate, salvo che si tratti di componenti dello stesso nucleo familiare.
2. È consentita la cessione fra detenuti e internati di oggetti di modico valore.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-15