Titolo I›Capo VI
Art. 103
103 / 136Riduzioni di pena per la liberazione anticipata
In vigore dal 2 feb 2001
1. Per l'inoltro delle richieste e delle proposte per la concessione del beneficio previsto dall' della legge, si applicano le disposizioni del comma 1 dell', in quanto compatibili.
2. La partecipazione del condannato all'opera di rieducazione è valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna.
3. L'organo del pubblico ministero competente per l'esecuzione comunica al tribunale di sorveglianza la sentenza di condanna inflitta al soggetto per delitto non colposo commesso durante l'esecuzione della pena.
4. L'ordinanza indica nel dispositivo la misura della riduzione apportata alla durata di una determinata pena in corso di esecuzione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230#art-103