Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 27 ago 2000
1. In via di prima applicazione, le categorie di dati trattati dal centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121, per le quali è autorizzato l'accesso da parte del personale della polizia municipale di cui all'articolo 10-bis del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, sono quelle indicate nel decreto del Ministro dell'interno da adottarsi a norma dell'articolo 16-quater, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e nelle relative disposizioni di attuazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 giugno 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bianco, Ministro dell'interno Fassino, Ministro della giustizia Visto: il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 1o agosto 2000 Atti di Governo, registro n. 121, foglio n. 1
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-22;225#art-2