Art. 2
2 / 2In vigore dal 27 ago 2000
1. In via di prima applicazione, le categorie di dati trattati dal centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121, per le quali è autorizzato l'accesso da parte del personale della polizia municipale di cui all'articolo 10-bis del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, sono quelle indicate nel decreto del Ministro dell'interno da adottarsi a norma dell'articolo 16-quater, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e nelle relative disposizioni di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 giugno 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bianco, Ministro dell'interno
Fassino, Ministro della giustizia
Visto: il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 1o agosto 2000
Atti di Governo, registro n. 121, foglio n. 1
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-22;225#art-2