Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 27 ago 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 11 della legge 1o aprile 1981, n. 121; Visto l'articolo 16-quater, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuto di apportare le modificazioni occorrenti al regolamento previsto dall'articolo 11, primo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali; Sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 17 aprile 2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2000; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia; Emana il seguente regolamento: . 1. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, sono inseriti i seguenti: "Art. 10-bis. - 1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9 e 10, il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, autorizzato dal comando, ufficio o servizio di appartenenza può accedere ai dati e alle informazioni contenute nello "schedario veicoli rubati operante presso il centro elaborazione dati di cui al presente regolamento, limitatamente alle categorie di dati individuate a norma dell'articolo 3, secondo comma, per le finalità relative allo svolgimento dei servizi di polizia stradale ed alla prevenzione e repressione dei reati concernenti i veicoli ed i relativi contrassegni di identificazione. 2. Le autorizzazioni all'accesso possono essere conferite in via permanente o per un periodo di tempo determinato, e sono comunicate all'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione a norma dell'articolo 10, terzo comma. La sospensione dal servizio e la sospensione o revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza comportano l'immediata decadenza dell'autorizzazione. 3. Per le finalità di cui ai comma 1, il Dipartimento della pubblica sicurezza e le amministrazioni interessate adottano, per quanto di competenza, tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei dati personali oggetto di trattamento da parte del personale di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e nell'osservanza delle norme regolamentari previste dal medesimo articolo e delle eventuali disposizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personali. Art. 10-ter. - 1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza, compatibilmente con le esigenze dei servizi d'istituto, fornisce agli organismi interessati la collaborazione occorrente per la migliore attuazione, da parte della polizia municipale, delle disposizioni del presente regolamento.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-22;225#art-1