Art. 2 · Integrazione del consiglio giudiziario con rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati

Art. 2

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Integrazione del consiglio giudiziario con rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati

In vigore dal 3 ago 2000
Integrazione del consiglio giudiziario con rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati 1. Ai fini previsti dall', comma 2, della legge, i consigli dell'ordine degli avvocati di ogni distretto di corte d'appello designano i loro rappresentanti nel numero di cinque con funzioni di componente effettivo e di non meno di dieci con funzioni di componente supplente. 2. Ai fini delle sostituzioni previste dall'articolo 10-quater della legge, i rappresentanti designati ai sensi del comma 1, sono sostituiti da quelli supplenti iscritti all'albo professionale relativo ai circondari con capoluogo più vicino a quello ove esercita le proprie funzioni il giudice di pace sottoposto alla valutazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-10;198#art-2