Art. 19
19 / 20Procedimenti disciplinari pendenti
In vigore dal 3 ago 2000
1. I procedimenti disciplinari non ancora esauriti alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere trasferiti ai consigli giudiziari competenti che provvedono ai sensi dei commi 6 e seguenti dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-10;198#art-19