Art. 19 · Procedimenti disciplinari pendenti

Art. 19

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Procedimenti disciplinari pendenti

In vigore dal 3 ago 2000
1. I procedimenti disciplinari non ancora esauriti alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere trasferiti ai consigli giudiziari competenti che provvedono ai sensi dei commi 6 e seguenti dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-10;198#art-19