Art. 18
18 / 20Provvedimenti cautelari
In vigore dal 3 ago 2000
1. Il giudice di pace è sospeso dall'esercizio delle funzioni quando è sottoposto a misura cautelare personale.
2. Nei casi indicati al comma 1 il presidente della corte d'appello, non appena acquisita notizia dell'esecuzione della misura cautelare, richiede la sospensione dalle funzioni di giudice di pace al consiglio giudiziario, integrato ai sensi dell'. Il consiglio giudiziario, verificata la fondatezza della richiesta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché dichiari la sospensione.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, adottato il provvedimento di cui al comma 2, lo comunica al consiglio giudiziario che provvede ai sensi dei commi 6 e seguenti dell'.
4. Il giudice di pace può essere sospeso dalle funzioni anche quando ricorrano i casi di cui agli articoli 30 e 31, comma 2, regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
5. Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un giudice di pace, il pubblico ministero ne informa il presidente della corte d'appello del distretto nel quale il giudice esercita la giurisdizione, dando notizia dell'imputazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-10;198#art-18