Art. 12 · Criteri di formulazione delle proposte di ammissione al tirocinio

Art. 12

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Criteri di formulazione delle proposte di ammissione al tirocinio

In vigore dal 3 ago 2000
1. Ai fini previsti dall', comma 2, della legge, il consiglio giudiziario, nel formulare motivate proposte di ammissione al tirocinio, definisce la graduatoria ordinando gli aspiranti in possesso dei requisiti in modo tale da dare priorità a coloro, di essi, che abbiano positivamente espletato, per almeno un biennio, l'ufficio di giudice di pace ovvero, in subordine, considerando, in successione, le ulteriori attività elencate nel comma 3 dell', nell'ordine in tale disposizione indicato. 2. I documenti comprovanti i titoli di preferenza per la nomina devono essere presentati unitamente alla domanda. 3. Ove, tenuto anche conto della durata del periodo in cui l'aspirante ha svolto le attività di cui al comma 1, non risulti dirimente l'applicazione dei criteri enunciati, è preferito il più giovane di età.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-10;198#art-12