Art. 10
10 / 20Domanda
In vigore dal 3 ago 2000
1. Con la domanda di cui all' della legge, l'interessato dichiara di possedere i requisiti indicati per la nomina dall' della legge, facendo eventualmente presente quale tra essi è in corso di perfezionamento. Il possesso dei requisiti previsti, ad eccezione di quello concernente l'idoneità fisica e psichica, che deve essere documentato con certificato medico rilasciato dalla azienda sanitaria locale competente o da medico militare, sono oggetto di autocertificazione ai sensi del comma 11 dell' della legge 16 giugno 1998, n. 191.
2. La domanda di cui al comma 1 contiene, altresì, a pena di inammissibilità, la dichiarazione dell'interessato di non essere già stato ammesso a tirocinio in corso di svolgimento, o ancora da svolgersi, presso altro distretto e di non versare in alcuna causa di incompatibilità di cui all' della legge.
3. Qualora voglia concorrere all'ammissione al tirocinio per sedi appartenenti a diversi distretti, l'interessato formula domanda per ciascun distretto. La presentazione di più domande, quale ne sia l'ordine, non determina preferenze tra le sedi indicate, anche se comprese nello stesso distretto. Il Consiglio giudiziario esamina le domande di ammissione secondo l'ordine che sarà ritenuto maggiormente utile a soddisfare esigenze di buona amministrazione e di copertura celere delle vacanze.
4. L'essere stato ammesso a tirocinio nell'ambito di un qualsiasi distretto rende non più valida qualsiasi altra domanda eventualmente ancora pendente. A tal fine, la domanda di ammissione si considera accolta all'atto della delibera di cui al comma 4 dell' della legge.
5. Il Consiglio superiore della magistratura può, con circolare, disciplinare le modalità di presentazione e di istruttoria delle domande, nonché individuare ulteriori elementi e termini cui esse devono conformarsi, a pena di inammissibilità, anche al fine del più sollecito espletamento delle procedure di individuazione delle persone da ammettere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-10;198#art-10