Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 11 ott 2000
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 giugno 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Del Turco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2000 Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 3 Ammesso al visto e alla conseguente registrazione con esclusione: dell', comma 1, limitatamente alle parole "... individuato con il decreto di cui all'..."; dell', ai sensi della deliberazione della Sezione del controllo in data 28 settembre 2000.
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