Art. 4
4 / 8In vigore dal 24 gen 2012
1. L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di cui all' e la documentazione a corredo, entro trenta giorni dal ricevimento ne controlla la regolarità, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di quarantacinque giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti; inoltre, entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione ovvero degli elementi e della documentazione mancanti, determina l'importo complessivo del credito spettante e, nel caso di richiesta di rimborso, emette apposito titolo per il pagamento di tale importo secondo le norme vigenti in materia di contabilità di Stato. In caso di emissione tardiva del titolo di pagamento sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile calcolati sul citato importo dalla scadenza del predetto termine di sessanta giorni alla data di emissione del titolo stesso. Qualora non vi siano i presupposti per il riconoscimento del credito, l'ufficio ne dà comunicazione all'interessato mediante notifica del provvedimento di diniego ed agli altri uffici interessati secondo le disposizioni del decreto di cui all'. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di controllo circa la veridicità della predetta dichiarazione.
2. Decorsi i sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell'ufficio, della dichiarazione ovvero degli elementi mancanti senza che al soggetto sia stato notificato il provvedimento di diniego di cui al comma 1, l'istanza si considera accolta e il medesimo può utilizzare l'importo del credito spettante in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, qualora ne abbia fatto richiesta. In tali casi l'ufficio competente può annullare, con provvedimento motivato, l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine prefissatogli dall'ufficio stesso.
3. Gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, utilizzano il credito in compensazione entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto per effetto delle disposizioni di cui al comma 2. Per la fruizione dell'eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno.
4. Nel caso di esercenti nazionali, nonché di esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, l'ufficio comunica agli uffici interessati di cui al comma 1, i dati relativi al beneficiario, l'entità e la modalità del rimborso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-09;277#art-4