Art. 3 · Unità di rilevazione
Titolo I

Art. 3

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Unità di rilevazione

In vigore dal 2 ago 2000
1. L'unità di rilevazione del censimento è l'azienda agricola, forestale e zootecnica. Per azienda agricola, forestale e zootecnica si intende l'unità tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agricola, forestale e zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona fisica, società od ente, che ne sopporta il rischio, sia da solo, come conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti, sia in forma associata. 2. Sono unità di rilevazione anche le aziende zootecniche prive di terreno agrario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-06;197#art-3