Titolo I
Art. 3
3 / 21Unità di rilevazione
In vigore dal 2 ago 2000
1. L'unità di rilevazione del censimento è l'azienda agricola, forestale e zootecnica. Per azienda agricola, forestale e zootecnica si intende l'unità tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agricola, forestale e zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona fisica, società od ente, che ne sopporta il rischio, sia da solo, come conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti, sia in forma associata.
2. Sono unità di rilevazione anche le aziende zootecniche prive di terreno agrario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-06;197#art-3