Titolo VI
Art. 18
18 / 21Diffusione dei dati
In vigore dal 2 ago 2000
1. Al fine di fornire informazione statistica ufficiale sulla struttura economica ed occupazionale del sistema agricolo, forestale e zootecnico del Paese, l'ISTAT è autorizzato a rendere disponibili i dati del quinto censimento dell'agricoltura relativi alla consistenza delle unità produttive, nonché alle principali caratteristiche di cui all', lettere a) e b), anche con frequenza inferiore alle tre unità, ad esclusione dei dati di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-06;197#art-18