Art. 14 · Assunzioni e collaborazioni professionali
Titolo V

Art. 14

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Assunzioni e collaborazioni professionali

In vigore dal 2 ago 2000
1. L'ISTAT e le CCIAA, per l'esecuzione delle operazioni censuarie e per il tempo strettamente necessario alle stesse, procedono ad assunzioni di personale con contratto a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero con altre tipologie contrattuali previste per le amministrazioni pubbliche, ovvero ricorrono alla collaborazione professionale di soggetti esterni ai sensi dell' del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 2. Le condizioni contrattuali applicabili risultano dalla vigente contrattazione collettiva di comparto o sono definite in conformità agli ordinamenti di ciascun ente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-06;197#art-14