Art. 13 · Compiti dei coordinatori
Titolo IV

Art. 13

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Compiti dei coordinatori

In vigore dal 2 ago 2000
1. I coordinatori degli uffici di censimento comunali controllano giornalmente l'attività dei rilevatori, prestano loro assistenza, organizzano la rilevazione sul territorio, redigono i prospetti riepilogativi delle operazioni effettuate e svolgono le altre attività loro affidate in base a quanto previsto dalle apposite circolari dell'ISTAT. 2. I coordinatori intercomunali svolgono le attività di assistenza tecnica agli uffici di censimento comunali in base a quanto previsto dalle apposite circolari dell'ISTAT, tenuto conto dei piani regionali di censimento, ove approvati. 3. I coordinatori degli uffici di censimento delle CCIAA svolgono le attività di monitoraggio tecnico delle operazioni di censimento ad essi affidate in base a quanto previsto dalle apposite circolari dell'ISTAT.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-06;197#art-13