Titolo IV
Art. 13
13 / 21Compiti dei coordinatori
In vigore dal 2 ago 2000
1. I coordinatori degli uffici di censimento comunali controllano giornalmente l'attività dei rilevatori, prestano loro assistenza, organizzano la rilevazione sul territorio, redigono i prospetti riepilogativi delle operazioni effettuate e svolgono le altre attività loro affidate in base a quanto previsto dalle apposite circolari dell'ISTAT.
2. I coordinatori intercomunali svolgono le attività di assistenza tecnica agli uffici di censimento comunali in base a quanto previsto dalle apposite circolari dell'ISTAT, tenuto conto dei piani regionali di censimento, ove approvati.
3. I coordinatori degli uffici di censimento delle CCIAA svolgono le attività di monitoraggio tecnico delle operazioni di censimento ad essi affidate in base a quanto previsto dalle apposite circolari dell'ISTAT.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-06;197#art-13